Conviene estinguere anticipatamente un debito?
Negli ultimi anni ci sono state delle novità interessanti a vantaggio dei consumatori, che hanno rivisto la regolamentazione del settore dei finanziamenti con interventi volti anche ad aumentare la chiarezza nell’operazione di estinzione anticipata del prestito. Questo soprattutto nell’ottica del rimborso delle assicurazioni non godute connesse al prestito (come ad esempio nel caso della cessione del quinto).
Di che cosa si tratta?
L’estinzione anticipata di un prestito può risultare una soluzione molto utile in tutti i casi in cui colui che ha chiesto una determinata somma ad una banca o ad una finanziaria decide di saldare tutto il restante importo (solo in quota capitali, senza interessi) in anticipo, evitando, perciò, le rate future. Si tratta però di una operazione a costo zero o prevede delle penali? Scopriamolo insieme.
Quando farla?
Possono sempre accadere delle situazioni in cui il richiedente di un prestito personale o finalizzato disponga di nuova liquidità e della possibilità, quindi, di abbattere le rate e di saldare tutto il debito restante. Una possibilità che può permettere tanto di estinguere un mutuo che un finanziamento che a loro volta possono essere erogati indifferentemente dall’Inpdap (ed altri enti pubblici), da una banca oppure da una finanziaria (in quanto il soggetto erogante non incide sull’operazione di in sé).
Tale operazione è l’estinzione anticipata del prestito (garantita dall’art. 40 del Testo Unico Bancario) e può aversi anche quando chi usufruisce del prestito ne ha trovato nel frattempo un altro a tassi di interesse più vantaggiosi, per cui estingue quello vecchio proprio grazie alla somma ottenuta da quello nuovo.
In questo ambito bisogna però fare una distinzione a seconda che si tratti di un mutuo, di una cessione del quinto oppure di un normale prestito personale. Nel caso dei mutui si avrà infatti la sostituzione oppure la surroga, nel caso della cessione del quinto il “rinnovo” mentre l’estinzione vera e propria con accensione di un nuovo prestito si avrà nell’ipotesi di un prestito personale.
In quali casi può convenire?
Va da sé che i casi in cui l’estinzione anticipata di un prestito può essere una scelta conveniente, si verificano se mancano ancora diversi anni alla sua fine naturale. Questo perché si eviterebbe il pagamento degli interessi maturati in un periodo di tempo più lungo. Si deve sempre considerare la presenza dei costi accessori e di quelli assicurativi, ma in via generale a causa dell’ammortamento alla francese, maggiore è il capitale da restituire (quindi dall’inizio del prestito fino a poco più della sua metà rimborsata) e maggiore sarà il risparmio sul monte interessi da restituire.
In quest’ottica se si hanno due finanziamenti e si deve decidere qual è quello che conviene di più estinguere anticipatamente, a parità di tasso, si dovrebbe preferire quello con durata residua più lunga. Detto questo per fare un calcolo più preciso è possibile usare uno degli appositi tool on line. I calcolatori presenti sul web sono normalmente forniti da siti indipendenti, sono gratuiti e non richiedono nemmeno registrazioni.
La commissione sul capitale residuo
Qualche fastidio può invece provenire da una clausola che si trova in alcuni contratti di alcuni prestiti personali (c’è da dire che molti altri non la prevedono, quindi è bene leggere attentamente tutto ciò che firmiamo) che ricordano un po’ la penale da pagare nell’estinzione anticipata della cessione del quinto (vedi anche Estinzione anticipata cessione del quinto).
Anche qui, infatti, le banche si tutelano dal “danno” causato loro da chi salda in anticipo, poiché non consente agli istituti bancari di godere degli interessi maturati. Capita così che si debba pagare, in tali circostanze, una commissione sul capitale residuo.
Quest’ultima può ad esempio essere pari all’1% se l’importo che resta da rimborsare supera i 10.000 euro ed occorrono più di 12 mesi allo scadere del prestito. Se mancano invece meno di 12 mesi la commissione potrebbe attestarsi intorno al 0,50%, mentre se il debito residuo è inferiore a 10.000 euro potrebbe non essere prevista alcuna commissione.
Altre banche stabiliscono invece preventivamente che l’estinzione anticipata del prestito non sarà possibile prima che siano trascorsi 18 mesi dal momento in cui il prestito viene erogato.
Quindi riassumendo, se si ha intenzione di chiedere un prestito ad una finanziaria, come Agos, e Findomestic, o a una banca come Compass o Santander, oppure a una qualsiasi altra banca, oltre alla convenienza del tasso nell’immediato, bisogna anche considerare quanto si dovrà pagare se si ha già intenzione di estinguere il finanziamento in anticipo, magari in attesa dell’arrivo di una certa liquidità più o meno preventivata.
Altre eventuali spese
Abbiamo visto che chi desidera saldare in anticipo l’importo di un prestito alcune volte si trova a pagare una commissione sul capitale residuo.
A questa potrebbero sommarsi i conteggi di estinzione, che prevedono il pagamento di un ulteriore importo, da aggiungere, eventualmente, ai cosiddetti “dietimi giornalieri”, l’accumulo cioè degli interessi dovuti in un lasso di tempo che va dal pagamento dell’ultima rata fino al momento dell’estinzione anticipata del prestito.
Per maggiori informazioni e per conoscere tutti i dettagli su questa possibilità si consulti il Testo Unico Bancario, reperibile sul sito web della Banca d’Italia.
Il rimborso dell’assicurazione
Come accennato all’inizio dell’articolo nel maggio 2010 l’Isvap è intervenuta introducendo il diritto del mutuatario o finanziato di ottenere in caso di estinzione anticipata del prestito il rimborso dei premi assicurativi connessi già pagati ma non goduti. Nello stesso ‘intervento’ viene specificato che non deve essere obbligatoriamente la banca a ricordare al soggetto che fa l’estinzione anticipata che ci sono dei premi assicurativi non goduti ma è lo stesso finanziato a doversi interessare per la restituzione del premio.
Infatti, anche se per i contratti stipulati dopo le novità del 2010, ci deve essere l’indicazione non solo della possibilità di ottenere il rimborso dei premi non goduti ma anche di come questi importi vanno calcolati, può capitare che la banca non provveda in modo autonomo alla loro erogazione.
Ovviamente anche per i contratti stipulati prima del 2010, quando non c’era l’obbligo di fornire indicazioni sui calcoli e rimborsi dei premi assicurativi, non decade il diritto al rimborso stesso. La modalità di calcolo sarà fatta in modo proporzionale tra la durata residua del piano di ammortamento e il premio totale: se il piano di ammortamento è circa alla metà, allora il premio rimborsato sarà di circa la metà, ecc
Consigli pratici
Quando si procede all’estinzione anticipata bisogna chiedere alla propria banca o finanziaria se è necessario presentare un modulo specifico per richiedere la restituzione dei premi assicurativi non goduti ma già pagati (in caso di mancanza di apposita modulistica si può usare un fac simile facilmente reperibile anche online). Tale richiesta può anche non essere contestuale all’estinzione stessa l’importante è che non siano passati 10 anni che rappresentano il periodo di decadenza di questo diritto.