Prima casa, stipendi e pensioni: cosa succede nel caso di debiti con Equitalia?
Nel 2017 è stato calcolato che circa 21 milioni di italiani ha debiti con Equitalia. Tolto il caso in cui il debitore ha crediti erariali e che quindi può utilizzare la compensazione con f24, negli altri casi questi debiti devono essere rimborsati. Ci sono inoltre delle situazioni più particolari che possono coinvolgere anche gli eredi del defunto debitore e i pensionati. A riguardo, in che misura per riscuotere i debiti Equitalia può agire sulla pensione, su un immobile (specialmente quando si tratta di una prima casa), e sugli eredi?
Quali sono i debiti trasmissibili agli eredi?
Un primo problema si incontra quando il debitore muore. Cosa fare? Gli eredi possono non pagare i debiti rimasti con Equitalia semplicemente effettuando la rinuncia all’eredità oppure nel caso non provvedano ad accettare l’eredità per i 10 anni successivi al decesso.
Negli altri casi saranno chiamati a pagare le cartelle esattoriali per conto del de cuius debitore. In generale tutti i debiti erariali, indipendentemente dal creditore, sono esigibili e vanno rimborsati, ma ci sono dei debiti che non sono trasmissibili agli eredi: le sanzioni. Infatti queste hanno carattere personale, sono ascrivibili al debitore direttamente, e quindi non dovrebbero ricadere sugli eredi.
Tuttavia le cartelle esattoriali arrivano corredate anche delle sanzioni ed interessi maturati. Deve essere cura degli eredi stessi chiedere lo storno di tutto ciò che non è rappresentato dal debito erariale “puro” e semplice. Si deve fare molta attenzione perché se si chiede la rateizzazione o si inizia a pagare poi non è possibile chiedere la correzione delle sanzioni successivamente.
Compensazione con F24: come fare
La compensazione tra crediti erariali (o crediti d’imposta) di qualsiasi tipo (Irpef, Irap, Iva, ecc), e quelli che si vantano nei confronti della pubblica amministrazione, contro i debiti con Equitalia può essere fatta riempiendo e presentando l’apposita modulistica.
Tale compensazione può essere anche solo parziale, ed il pagamento prevede l’uso del modello F24 “accise” per i crediti di imposta mentre la procedura è un poco più complicata nel caso della compensazione dei crediti verso la Pubblica amministrazione. Nel secondo caso è comunque possibile ricevere assistenza sia da parte di Equitalia che del personale qualificato preposto.
Pignorabilità o impignorabilità della prima casa?
Nel 2013 sono state introdotte delle novità, che hanno però causato anche una buona dose di confusione. Per capire quando la casa è pignorabile e quando non lo è bisogna fare due discorsi separati a seconda che l’importo totale dei debiti sia maggiore o minore di 20 mila euro, e a seconda che si tratti della prima casa o dell’unica abitazione.
Il limite dei 20 mila euro e dei 120 mila euro
Se il debito che si ha nei confronti di Equitalia è di importo inferiore ai 20 mila euro, Equitalia non potrà iscrivere l’ipoteca sulla prima casa. Se è di importo superiore allora potrà farlo. Tuttavia l’iscrizione di ipoteca non significa che potrà anche procedere al pignoramento dell’immobile stesso. Infatti si deve distinguere il caso in cui si tratta di una “prima casa” o del solo “immobile” di cui è proprietario il debitore. Per l’esproprio e la messa in vendita all’asta è comunque necessario che il debito superi i 120 mila euro.
Differenza tra prima casa e unico immobile di proprietà
La differenza è tutt’altro che chiara, ma va ben compresa per riuscire a sapere quando Equitalia potrà procedere all’iscrizione di ipoteca e alla vendita all’asta. Per prima cosa non si deve avere solo la “prima casa” ma è necessario che il debitore abbia la casa come unico immobile. Che cosa significa? Che non deve essere proprietario di un qualsiasi altro immobile (anche un piccolo terreno agricolo), a meno che questo non risulti come pertinenza del solo immobile di proprietà che quindi automaticamente beneficerà anche dello status di prima casa.
Tuttavia per un debito maggiore di 20 mila euro Equitalia potrà ugualmente iscrivere ipoteca a titolo di garanzia, così da evitare che altri creditori possano valersi sull’unico bene che può portare al pagamento del debito stesso. Se il debito è superiore sempre ai 20 mila euro, e il debitore ha una sola casa e un piccolo orticello, allora non solo Equitalia potrà iscrivere ipoteca ma potrà anche iniziare le procedure per il pignoramento. Qui l’unica soluzione è quella di essere proprietari solo della casa e nessun altro bene immobile.
Sono poi necessari due altri requisiti perché la normativa del 2013 possa essere applicata a tutela del debitore:
- questi deve avere la residenza anagrafica nel Comune in cui si trova il solo immobile;
- è necessario che dalla classe catastale la casa risulti come immobile con uso abitativo ma non di lusso.
Residenza e destinazione catastale
Per la residenza anagrafica la situazione è molto semplice: il debitore deve avere la residenza dell’immobile che a sua volta deve avere destinazione ad uso abitativo/residenziale. Attenzione: se la residenza si trova in una casa in affitto o altra sistemazione, allora il solo immobile posseduto potrà essere ugualmente espropriato (vedi anche Pignoramento immobiliare).
Pignoramento e pensione: fino a che importo?
Lo stipendio e gli emolumenti in generale possono essere pignorati in caso di debiti con Equitalia, ma devono essere rispettate delle soglie massime. Nel caso dello stipendio e della pensione la somma massima pignorabile è pari a un quinto dell’importo netto percepito, ma per le pensioni ci sono delle maggiori restrizioni. Infatti per il calcolo del quinto della pensione bisogna considerare la presenza della quota cedibile, che tiene conto dell’importo della pensione minima o sociale che non può essere aggredito.
Il 20% della pensione è la somma massima pignorabile, ma il giudice può stabilire anche soglie inferiori. Questo perché, per il pignoramento della pensione, Equitalia deve passare per la strada tradizionale e quindi notificare il provvedimento all’ente previdenziale. Solo davanti al giudice si deciderà la somma massima che quest’ultimo deciderà di accordare.
Oltre alla pensione mensile rimane la possibilità di pignoramento delle giacenze che il pensionato ha sul conto. Se questo è aperto alle poste l’aggressione potrà avvenire per un importo che al massimo potrà arrivare a tre volte la pensione minima che è stabilita per quell’anno. Se invece si tratta di altro conto sarà aggredibile al massimo il 20% della giacenza presente sul conto stesso.