Concordato preventivo – Cos’è e come funziona

Concordato preventivo: un aiuto reale per imprenditori in difficoltà?

Per evitare il fallimento un’azienda o un imprenditore possono richiedere il concordato preventivo, procedura che è stata spesso nominata in corso del 2018 a causa delle difficoltà dell’azienda Atac. Tuttavia si tratta di una possibilità che è accessibile non solo alle grandi aziende ma anche alle realtà imprenditoriali di dimensioni ridotte. Scopriamo di più.

In che cosa consiste?

Si tratta di una procedura che congela le azioni esecutive che i creditori possono aver avviato nei confronti del’imprenditore o dell’azienda, permettendo a chi la amministra di mantenerne il controllo e la gestione. In questo modo, anziché arrivare a una procedura di liquidazione e di possibile dissesto finanziario, viene concessa una chance perché l’attività svolta permetta di superare il momento di difficoltà per tornare a una fase di normalità.

E’ infatti necessario, per poter ottenere l’autorizzazione del tribunale all’accesso al concordato preventivo, proporre un piano realizzabile e condivisibile per i creditori. Infatti se da una parte il debitore/imprenditore viene tutelato, dall’altra la legge salvaguarda anche i creditori, senza costringerli a sopportare un iter eccessivamente lungo o che possa arrecare ad essi un danno.

Quali sono i vantaggi?

Il vantaggio diretto per l’imprenditore come già detto è quello di mantenere la gestione dell’attività e scongiurare, almeno per il momento, l’avvio della procedura fallimentare. Per i creditori la possibilità di ottenere il pieno soddisfacimento del proprio credito, che potrebbe essere messo in dubbio con una procedura fallimentare. Infine c’è il vantaggio per i lavoratori che in questa fase mantengono la propria occupazione.

Requisiti per l’accesso

I requisiti necessari per la richiesta di concordato preventivo devono essere sia di tipo soggettivo che oggettivo. Nel particolare:

Requisiti soggettivi

Secondo la legge fallimentare possono accedervi solo coloro che rientrano nella categoria di imprenditori commerciali (sia individuali che collettivi). Anche se rientranti in queste ipotesi, restano comunque esclusi coloro che hanno :

  • avuto nei tre esercizi precedenti la richiesta, un attivo patrimoniale all’anno al massimo pari a 300mila Euro;
  • realizzato nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi annui non superiori a 200mila euro;
  • un ammontare di debiti al massimo pari fino a 500mila euro.

Requisiti oggettivi

Come accennato l’imprenditore che fa richiesta del concordato preventivo deve trovarsi in una situazione di grave difficoltà e/o insolvenza. La domanda può essere fatta in via “preventiva” al fallimento, quindi può essere presentata fino a quando non sopraggiunga la sentenza di fallimento.

Caratteristiche del Piano per i creditori

L’imprenditore può richiedere l’avvio della procedura di concordato preventivo proponendo, nel piano:

  • la ristrutturazione del debito e la soddisfazione dei crediti con qualsiasi modalità;
  • l’attribuzione dello svolgimento dell’attività dell’impresa a un assuntore (in questo caso si ha un concordato preventivo con continuità indiretta);
  • una suddivisione dei vari creditori (o delle classi di credito), e poi proporre modalità diversificate di rimborso del credito.

Per quanto riguarda il rimborso dei crediti, il piano non può prevedere una misura inferiore al 20% per quelli chirografari (che può essere derogato solo in caso di accordo per la continuità aziendale), mentre per quelli privilegiati o assistiti da pegno o ipoteca non c’è una soglia limite, ma ci si può accordare affinché si ottenga un rimborso almeno pari al valore di mercato del momento.

Come avviene la domanda?

Per ottenere l’ammissione al concordato preventivo il soggetto interessato (imprenditore singolo, amministratore di società, ecc) deve proporre il ricorso al tribunale competente per territorio, dove ha la sede l’azienda, all’attenzione del pubblico ministero.

Se si tratta di società bisogna distinguere tra quelle di persone e quelle di capitali. Nel primo caso la richiesta di concordato preventivo deve essere appoggiata dalla maggioranza dei voti dei soci, mentre nelle società di capitali è il consiglio di amministrazione che deve decidere. Al ricorso vanno allegati come documenti necessari:

  • relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda;
  • stato analitico ed estimativo delle attività;
  • elenco nominativo dei creditori (riportando per ognuno i crediti vantati, la presenza di diritti di prelazione, ecc);
  • elenco dei titolari di diritti reali o personali;
  • valore dei beni;
  • piano contenente le modalità di rimborso, ristrutturazione del debito, ecc.

E’ possibile presentare altre integrazioni sia volontarie che richieste dal tribunale chiamato a decidere (la richiesta di quest’ultimo viene fatta entro quindici giorni dal deposito del ricorso stesso). La decisione del tribunale viene presa in modo collegiale.

La domanda di concordato è quindi comunicata al pubblico ministero. Il cancelliere provvedere alla pubblicazione nel registro delle imprese, entro il giorno successivo a quello del deposito. Il giudice, stabilendo il termine tra 60 e 120 giorni per la presentazione del piano di concordato, provvede anche alla nomina del commissario giudiziale che monitorerà le azioni e la condotta del debitore, il quale può continuare a eseguire atti di straordinaria amministrazione fino alla decisione finale del giudice che potrà accettare l’ammissione al concordato oppure rigettarla, e quindi dichiarare il fallimento.

Se il giudice accetta l’accesso al concordato preventivo, stabilisce anche un termine non superiore a 15 giorni entro i quali il debitore deve depositare presso la cancelleria la somma pari al 50% di quella totale stimata per l’intera procedura. Se lo ritiene opportuno il giudice può ‘definire’ quale anticipo una somma inferiore al 50% ma comunque almeno pari al 20%.

Tipologie di particolari di procedura

Se un imprenditore riesce ad uscire da uno stato di insolvenza, ma si mantiene una situazione di crisi, può fare richiesta per il concordato preventivo in bianco o con riserva. Questa via è però preclusa se è stata fatta una richiesta analoga entro i due esercizi precedenti.

Approfondimento: Piano del consumatore.