Piano del Consumatore – Una soluzione al sovraindebitamento?

Piano del Consumatore: cos’è, come funziona e come accedervi

Il Piano del Consumatore fa parte di una serie di strumenti che i privati possono adottare per riuscire a superare una crisi debitoria, evitando così le azioni che i creditori possono mettere in atto per recuperare i propri crediti (in primis il pignoramento). Si tratta di una possibilità che è stata introdotta dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, nota anche come legge Salva Suicidi. Questa nel corso del tempo ha fatto registrare anche delle ulteriori novità, permettendo l’accesso alla procedura del sovraindebitamento, prevista dal piano del consumatore, anche a coloro che si erano ritrovati ad affrontare una mediazione civile. Ricordiamo per chiarezza che quest’ultima prevede ugualmente la possibilità di risolvere controversie in modo extragiudiziale, ma per questioni che non sono strettamente attinenti all’indebitamento.

Quali soggetti possono accedere alla procedura di soluzione del sovraindebitamento?

Per poter usufruire del piano del consumatore si devono avere alcuni requisiti, sia soggettivi che di meritevolezza. In primis si rivolge, come si può capire anche dal nome, solo a coloro che rientrano nella figura di “consumatore” ovvero di un privato. Quindi sono esclusi tutti i casi in cui si possono applicare le normative sul fallimento. E’ poi necessario che la persona che vuole far ricorso al piano sia in una situazione oggettiva, e facilmente quantificabile, di sovraindebitamento, ma che ciò sia avvenuto senza le ipotesi di “dolo o colpa grave”.

In aggiunta a questi due principali requisiti esistono poi dei limiti invalicabili che impediscono l’uso del piano e sono riassumibili in:

  • uso di una soluzione analoga nei 5 anni antecedenti a quella dell’avvio della procedura;
  • effettuare delle omissioni sulle informazioni necessarie per valutare il piano, oppure nascondere documenti o beni in modo deliberato.

Come funziona questo strumento?

E’ bene precisare che il Piano del consumatore non è una sorta di “condono”, ma è uno strumento che permette di ristrutturare, quindi di riorganizzare il debito complessivo che si ha, per renderlo sostenibile. Questo porta ad una riduzione del peso del sovraindebitamento, con un abbattimento che può arrivare fino all’80% del totale, anche se la percentuale dipende dalla capacità di rimborso del debitore.

Proprio per questo si dovrà stilare un “piano” di rimborso realmente adeguato alle proprie condizioni economiche, che il giudice, chiamato ad approvare o meno il piano stesso, dovrà ritenere credibile, sostenibile, e anche soddisfacente sia per la tutela del debitore che del creditore. La durata, secondo alcune decisioni della Cassazione, di un Piano del consumatore non dovrebbe andare oltre i 5 anni, ma ovviamente è rimesso poi ai vari giudici decidere in funzione anche della complessità del piano e della situazione oggettiva del debitore.

Cosa cambia per il debitore?

Come già evidenziato lo scopo di questo strumento è quello di alleggerire la pressione dei debiti sul debitore sovraindebitato, riportando la somma di debiti a una soglia sopportabile, senza eccessive difficoltà anche per la normale vita familiare. Quindi si hanno due immediati vantaggi, con riduzione dell’importo delle rate da restituire, e un piano ben definito e chiaro per restituire quanto viene accordato dal giudice.

Tuttavia si può andare incontro a una serie di limitazioni (che sono solo eventuali) e che possono essere inserite nel Piano del consumatore per renderlo ancora più credibile. Parliamo ad esempio dell’impossibilità di poter usare strumenti di pagamento a credito (ad esempio le carte di credito), o di poter accedere durante il periodo di funzionamento del Piano a nuove forme di finanziamento.

Avvio della procedura: cosa serve e come si fa

La legge salva Suicidi ha inserito nel testo anche un organismo particolare, chiamato in modo specifico ad occuparsi dell’analisi della situazione da sovraindebitamento, per suggerire la soluzione più adatta, ed eventualmente per arrivare a stilare il Piano del Consumatore, assistendo il debitore in ogni fase.

Questo è noto come OCC, ovvero Organismo di Composizione della Crisi. Secondo la Legge stessa ci deve essere la creazione di un Organismo presso ogni tribunale, ma la nascita degli OCC sta avvenendo in modo progressivo ma anche lento, per cui ci sono molte città che sono ancora scoperte. Non è però un problema, in quanto ci si può tranquillamente rivolgere a un professionista preparato su questa materia.

Per conoscere se ci sono figure specifiche che sono accreditate presso il Tribunale, si può chiedere un elenco presso la cancelleria della sezione Civile del Tribunale di residenza (che sarà poi chiamato a giudicare ed eventualmente approvare o rigettare il Piano del consumatore che si proporrà). Una volta individuata la società specializzata, il professionista o l’OCC che seguirà la nostra pratica l’iter da seguire è semplice e lineare. Nel particolare
si deve:

  • dare tutta la documentazione necessaria a chi ci seguirà perché possa avere una situazione chiara sulle nostre difficoltà (inserendo tutti i debiti, dalle rate del mutuo a quelli con il Fisco, ecc);
  • consegnare tutti i documenti che attestano la nostra capacità di rimborso (redditi del nucleo familiare, eventuali investimenti, quote di proprietà, immobili ecc);
  • non omettere assolutamente nulla!

Attenzione: Il professionista stesso può rifiutarsi di portare avanti la pratica se scopre che abbiamo nascosto con dolo parte dei documenti necessari.

Una volta raccolta tutta la documentazione è cura di chi ci segue valutare se abbiamo i requisiti soggettivi e oggettivi di meritevolezza necessari. Questa fase di consulenza generalmente non prevede la richiesta di alcun costo, e spesso si conclude con:

  • un preventivo dei costi futuri se si procederà;
  • un giudizio sulla fattibilità e credibilità di una richiesta di uso del Piano del consumatore.

Cosa succede dopo?

Una volta proposto il Piano del consumatore al Tribunale di competenza ci troveremo davanti a una doppia possibilità: omologazione (e avvio del piano), oppure rigetto. L’essere assistiti da un professionista accreditato presso il Tribunale può darci maggiore forza per l’omologazione.

Procedura davanti al tribunale

Sarà il professionista ad occuparsi di tutta la fase procedurale e formale. In primis presenterà un’istanza che viene depositata alla cancelleria della sezione civile del tribunale in cui risiede il debitore. L’istanza deve riportare:

  • tutte le informazioni necessarie per capire l’oggettività del sovraindebitamento (quindi elenco dei creditori e ammontare dei rispettivi crediti);
  • la reale capacità di rimborso del debitore (tutta la documentazione reddituale e patrimoniale), insieme ad una relazione che metta in evidenza quanta parte delle ‘ricchezze’ possedute servono per lo svolgimento della normale attività di famiglia (budget del nucleo familiare);
  • la percentuale di crediti che si vogliono rimborsare e le modalità con cui farlo.

Per dare maggiore forza e credibilità a un Piano del consumatore può essere prevista anche la possibilità di inserimento di uno o più garanti.

Quali caratteristiche ha il piano?

Nel piano devono essere riportate anche tutte le modalità che saranno utilizzate dal debitore per rimborsare la parte dei crediti che può sostenere. Ad esempio un piano di rimborso potrà essere fatto da rate fisse per un certo periodo di tempo, che possono essere accompagnate in futuro anche dalla liquidazione di alcuni beni od ancora da disinvestimenti ‘mirati’ (ad esempio su polizze o altri investimenti a scadenza, ecc). Chi controlla che avvengano tutte queste operazioni?

L’impegno a controllare il regolare svolgimento e l’esecuzione puntuale del piano del consumatore spetta a colui che si è occupato della fase di valutazione e compilazione (OCC oppure professionista).

Approfondimento: Come uscire dai debiti.