Pignoramento dello stipendio in presenza di cessione del quinto

Pignoramento dello stipendio in presenza di cessione del quinto: norme e limiti

Il Decreto del Presidente della Repubblica n.180/1950 stabilisce le norme a cui bisogna attenersi quando ci si trova ad avere a che fare con un pignoramento dello stipendio in presenza della cessione del quinto. E’ fondamentale conoscerne bene il funzionamento quando ci si trova a dover rispondere alla seguente domanda: può esserci la coesistenza tra pignoramento e libera cessione del quinto?

La risposta è affermativa, anche se vanno distinte le due ipotesi che si possono verificare per le quali i limiti fissati sono diversi: il pignoramento che viene eseguito quando già esiste una cessione oppure, viceversa, quando si richiede una cessione con pignoramento già eseguito (vedi anche Pignoramento presso terzi e Pignoramento immobiliare).

Prima ipotesi: pignoramento dello stipendio in presenza di cessione del quinto

Vediamo dunque quali sono i limiti entro i quali ci si può muovere quando viene notificato il pignoramento per debiti non pagati al datore di lavoro di un debitore che ha già liberamente richiesto la cessione del quinto.

In questo caso la parte di stipendio aggredibile è costituita dalla differenza che c’è tra la metà dello stipendio e la quota che già risulta ceduta.

Si fa notare però che in tali frangenti il totale mensile da corrispondere risulta essere il 50% della retribuzione complessiva, quindi una percentuale molto elevata. Tale misura viene concessa solo nei casi in cui i debiti da corrispondere siano di natura alimentare o destinati a più creditori. Altrimenti la quota pignorabile viene fissata in un quinto massimo del totale in busta paga.

Facciamo un esempio esemplificativo. Ipotizziamo uno stipendio di 1500 € sul quale risulta una rata mensile corrispondente a 300 €, ovvero il 20% del totale; la parte di retribuzione che può essere destinata a più creditori o per pagare gli alimenti corrisponde a 450 €, ovvero 750 €, la metà dello stipendio, meno di 300 € già impegnati. In tutti gli altri casi la parte pignorabile è di 300 €.

Seconda ipotesi: richiedere la cessione del quinto in presenza di pignoramento

Al contrario invece, ovvero quando la richiesta volontaria della cessione del quinto viene fatta quando c’è un pignoramento già in atto, la parte aggredibile è leggermente più limitata.
In questo caso infatti la quota cedibile della propria retribuzione non può essere maggiore della differenza che c’è fra i due quinti dello stipendio totale, al netto di trattenute e tasse, e la quota ceduta.

Il cumulo tra pignoramento e cessione in questo caso non potrà mai superare i 2/5 della retribuzione totale.

Applichiamo queste regole allo stesso esempio che abbiamo usato nel paragrafo precedente. Ipotizziamo che su uno stipendio da 1500 € sia stato eseguito un pignoramento di 250 € mensili; la quota disponibile da dedicare ad una cessione del quinto non può essere superiore a 350 €, ovvero 600 €, corrispondente ai due quinti del totale, meno 250 €, la parte mensile già pignorata.

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