Requisiti, modalità e funzionamento del pignoramento presso terzi
Quando un soggetto A vanta un credito verso un altro soggetto B si dice che il primo è creditore ed il secondo è debitore. Il creditore può cercare di recuperare la somma o gli oggetti prestati attraverso diversi metodi, tra cui quello di rivolgersi ad una società di recupero crediti.
Quando però il debitore non vuol saperne di pagare e restituire il dovuto, dopo diverse fasi, la legge italiana prevede che scatti il pignoramento, cioè la sottrazione forzata di alcuni beni del debitore per l’ammontare dell’importo dovuto. Il pignoramento può essere verso beni nella disponibilità del debitore o nella disponibilità verso terzi (come ad esempio presso una banca). Vediamo nei dettagli come funziona quest’ultima procedura.
Requisiti della procedura
Prima di capire quali sono i requisiti per partecipare ad un pignoramento presso terzi occorre precisare che esistono due distinte situazioni che si possono verificare: nella prima i beni del debitore sono in possesso di un terzo e nella seconda il debitore vanta a sua volta dei crediti verso un terzo.
Il requisito più importante che deve contenere un atto di pignoramento è “l’ingiunzione a non compiere atti dispositivi sui beni e sui crediti assoggettati al pignoramento” (art. 492 codice procedura civile). Nel documento dovranno poi essere contenuti l’elenco delle cose dovute, con somma in denaro corrispondente (valore), residenza o domicilio ed indirizzo pec del creditore. Tale atto viene inviato al debitore ed al terzo. Al debitore si porge l’invito a comparire davanti al giudice, il terzo invece viene invitato ad emettere una dichiarazione, entro dieci giorni dalla ricezione del documento di pignoramento, al creditore, che può utilizzare società di riscossione come Equitalia quando si tratta di tasse, contributi, ecc (vedi anche Prescrizione bollo auto).
Termini di iscrizione al ruolo del pignoramento
Qui bisogna dire che innanzitutto sarà l’ufficiale giudiziario a consegnare il documento di citazione al creditore, subito dopo l’ultima notifica, documento che il creditore dovrà utilizzare per produrre la nota di iscrizione a ruolo di pignoramento.
Per farlo dovrà recarsi alla cancelleria del tribunale competente, che provvederà a rilasciare l’atto di titolo esecutivo. Per far sì che questi atti siano validi, però, il creditore ha tempo trenta giorni dalla consegna da parte dell’ufficiale giudiziario, altrimenti il pignoramento non risulterà più valido. Da chiarire, infine, che non tutti i beni possono essere pignorabili.
I sussidi di sostentamento a poveri o erogati in caso di malattie e morte, o anche gli aiuti per la maternità ed i crediti alimentari, ad esempio, rientrano in questo gruppo, così come le donazioni ad enti di beneficenza o ad assicurazioni. La parte di stipendio che non rientri in queste tipologie può essere pignorata, ma ci sono dei limiti sulla quota prelevabile (vedi anche Protesto cambiale).