Visura protesti online o presso la Camera di Commercio

Visura protesti – Le alternative alla richiesta online

Il protesto è quell’atto pubblico redatto e certificato da un notaio o da un ufficiale giudiziario o, in mancanza di questi ultimi, da un segretario comunale che constata ed attesta il mancato pagamento di un assegno (vedi anche Assegno scoperto) o la mancata accettazione di una cambiale.

Tale atto viene trascritto nel Registro Informatico dei Protestati istituito presso la Camera di Commercio (quella che opera nella zona in cui risiede il soggetto interessato dal provvedimento, quindi Roma su Roma, Milano su Milano, ecc), la quale, a sua volta, invia apposita segnalazione ai vari Sistemi Informatici Creditizi, con la spiacevole conseguenza che l’utente protestato rimarrà negli archivi delle varie banche dati e non potrà ricevere finanziamenti o prestiti, in quanto gli Istituti di Credito eroganti consultano tassativamente sia il Registro dei Protestati che i vari CRIF prima di concedere un finanziamento e/o aprire una qualunque linea di credito.

Da ciò si evince quanto sia importante poter verificare le reputazione creditizia di una persona fisica o società, sia la propria, nel caso in cui si vogliano richiedere prestiti, sia quella di eventuali interlocutori d’affari con cui si viene in contatto. A tale scopo è possibile richiedere una visura ovvero il documento che viene rilasciato dalla Camera di Commercio all’interno del quale sono riportate tutte le informazioni relative ai pagamenti mancati.

Visure protesti: come si richiedono

Le visure protesti contengono informazioni fondamentali per verificare se ad un determinato soggetto, persona fisica o società, è stato levato qualche protesto, quali il tipo di effetto che non è stato pagato, le date di emissione dello stesso e di iscrizione al Registro, la Camera di Commercio competente, l’importo, il luogo di apertura della procedura ed il motivo del mancato pagamento.

La visura può essere richiesta o direttamente online attraverso il servizio Telemaco, gestito dalla Camera di Commercio, che prevede l’iscrizione gratuita oppure tramite i vari servizi a pagamento di richiesta certificati che sono presenti sul Web.

Nel giro di un’ora, se si ha urgenza anche di soli 10 minuti con un piccolo sovrapprezzo, è possibile ricevere le informazioni di cui si è fatta richiesta (attenzione però, in questo modo si hanno solo le informazioni sulla visura protesti e non per i pregiudizievoli, il cui controllo va fatto alla Conservatoria e cancellerie dei tribunali).

In alternativa è possibile recarsi di persona presso l’Ufficio Protesti della Camera di Commercio e richiedere direttamente la certificazione.

Protesti: cancellazione

Secondo la normativa vigente l’iscrizione al Registro Telematico dei Protestati decade naturalmente dopo 5 anni. Si può, tuttavia, richiedere la cancellazione anticipata in questi casi:

  • per avvenuto pagamento: dopo 12 mesi dalla levata del protesto, il debitore che abbia saldato il dovuto può richiedere la cancellazione presentando apposita domanda corredata da tutti gli allegati necessari che testimoniano l’avvenuto pagamento;
  • per illegittimità o erroneità del protesto: analogamente e senza dover aspettare 12 mesi il soggetto può presentare domanda corredata da documentazione attestante l’illiceità della procedura;
  • per riabilitazione: se il debitore paga il dovuto oltre 12 mesi dalla data della levata del protesto può richiedere la riabilitazione e la conseguente cancellazione dal Registro, procedura di competenza del Tribunale del luogo di residenza dell’interessato.