Protesto della cambiale: quali conseguenze?

Protesto della cambiale: quali rischi per il debitore?

Per effettuare dei pagamenti, oltre ai classici metodi che tutti conosciamo (contante, carta di credito, bancomat, bollettini postali) esistono anche dei titoli di credito. Questi ultimi vanno onorati e si distinguono in tre tipologie: cambiale (con ordine di pagamento), vaglia cambiario (che contiene una sorta di “pagherò”), ed assegno bancario. Cosa succede se non si riescono ad onorare questi titoli di credito? Soffermiamoci sulla cambiale: si arriverà al cosiddetto “protesto”. Quali sono le conseguenze di quest’ultimo? Scopriamolo insieme.

Cos’è il protesto e cosa comporta

Il protesto della cambiale è un atto pubblico e come tale ha necessità di essere prodotto da un notaio, un ufficiale giudiziario o un altro pubblico ufficiale. In esso si dichiara che il documento è stato presentato ma che il debitore si è rifiutato di pagare. In un protesto il creditore potrà comunque richiedere l’importo non pagato della cambiale più gli interessi nel frattempo maturati più le spese effettuate per il protesto stesso.

Anche il protesto, come tutti i documenti ufficiali, presenta dei tempi da rispettare: per le cambiali a vista lo si deve emettere entro 12 mesi dalla data di emissione, per le cambiali con data certa, invece, non devono trascorrere più di due giorni feriali dalla data di scadenza. Dopodiché il documento sarà inviato al Presidente della Camera di Commercio competente ed il nominativo del debitore, trascorsi altri 10 giorni, sarà inserito nell’elenco dei protestati e segnalato al Crif (nel caso della cambiale tratta non accettata l’indicazione del nominativo viene fatto per questioni di tipo statistico).

Cosa deve fare il debitore

Qualora ci si dovesse trovare nella spiacevole situazione del debitore, occorre agire in modo organizzato ed essere bene informati. Una cosa importante da sapere è che se il debito viene saldato entro un anno dall’emissione del protesto della cambiale, il debitore può richiedere la formale cancellazione dall’elenco dei protestati alla Camera di Commercio.

Se invece il pagamento dovesse avvenire dopo più di un anno, allora prima il debitore dovrà attendere la riabilitazione, chiedendola al Presidente del Tribunale della provincia in cui risiede. Solo una volta ottenuta la riabilitazione si potrà inoltrare domanda di cancellazione alla Camera di Commercio. Sarebbe sempre meglio pagare in tempo, comunque, se non si vuole rischiare il pignoramento dei beni.

Una cambiale protestata, infatti, è a tutti gli effetti un titolo esecutivo con cui immediatamente si possono intraprendere azioni che portano al pignoramento dei beni o titoli di credito al debitore (vedi anche Finanziamenti per protestati e cattivi pagatori).