Assicurazione cessione del quinto: cosa copre?

Assicurazione cessione del quinto: ecco come funziona

Iniziamo subito evidenziando come l’assicurazione sulla cessione del quinto dello stipendio e della pensione sia obbligatoria. Lo stabilisce l’articolo 54 del D.P.R. n. 180/1950 dove si sottolinea che le cessioni ‘devono’ essere accompagnate dalla ‘garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego’.

due mani che proteggono un disegno di una famiglia

Come si può notare in questo riferimento legislativo si indica solo un generico ‘vita e rischio impiego’. La motivazione è semplice: quando fu approvata questa legge la cessione del quinto era destinata solo ai dipendenti del pubblico impiego, mentre quelli del settore privato e pensionati sono stati aggiunti a questa possibilità solo nella prima decade degli anni 2000.

Indice

Perché una copertura obbligatoria?

Come noto ai più la cessione del quinto rappresenta un tipo di finanziamento dotato di ampie garanzie per l’istituto di credito concedente il finanziamento, in primis quella di veder rimborsata la rata a monte, ovvero con la trattenuta sullo stipendio netto mensile da parte del datore di lavoro (o ente previdenziale per i pensionati). Un aspetto che evidentemente riduce in modo notevole il rischio di insolvenza (vedi cessione del quinto rifiutata).

Tuttavia ciò non tutela la banca o la finanziaria da qualsiasi situazione che può rendere il finanziato inadempiente. Qui entra in scena la copertura assicurativa obbligatoria che ribadiamo è legata ai seguenti 2 punti:

  • rischio perdita di impiego (per dipendenti settore pubblico e privato);
  • rischio caso morte (per pensionati e per dipendenti di settore pubblico e privato).

Pensionati o dipendenti: chi rischia (e paga di più)?

Quindi, riassumendo, la copertura obbligatoria si applica per quelle situazioni che non trovano tutela ‘effettiva’ per l’istituto di credito se non con la stipula di una polizza assicurativa. Nel caso di pensionati è ad esempio riferita solo alla premorienza anche se questo non porta ad un miglioramento delle condizioni economiche. Considerata l’età più avanzata, il maggior costo ‘assicurativo’ eguaglia la necessità dei dipendenti di doversi assicurare oltre che per caso premorienza, anche per la perdita del posto di lavoro.

Con chi stipularla?

Il discorso fin qui è chiaro: se si vuole ottenere una cessione del quinto, si dovrà anche sottoscrivere un’assicurazione adeguata (per copertura dei rischi e massimali). Ma è possibile scegliere in autonomia con chi stipularla?

Fino a un po’ di tempo fa (o meglio, prima che emergessero le problematiche legate ai conflitti di interesse per l’appartenenza delle compagnie agli stessi gruppi bancari o delle finanziarie che proponevano i contratti di cessione), il finanziato (richiedente) non aveva scelta: davanti si trovava tra i fogli da firmare anche quello assicurativo.

I premi poi venivano aggiunti al costo della rata generalmente in modo rateizzato anche se non erano obsolete soluzioni a ‘premio unico’ (quindi con un bel esborso al momento dell’accredito della somma ottenuta). In ogni caso erano a carico sempre del finanziato.

Ad oggi la situazione è invece radicalmente cambiata dopo una serie di problematiche affrontate proprio sui conflitti di interesse ed a seguito di opportune liberalizzazioni. Per la precisione è stato scelto di offrire la possibilità al richiedente/finanziato di scegliersi la copertura assicurativa. Logicamente non nella sostanza (il livello di ‘tutela’ deve essere in linea con l’ammontare del finanziamento e l’attività lavorativa oltre che età anagrafica) ma nel soggetto (compagnia di assicurazione) proponente. Perchè? La risposta è semplice: per permettere a chiunque di trovare l’assicurazione adatta al costo più conveniente.

mano con penna e fogli da firmare

Che cosa è cambiato nella richiesta e nella convenienza?

In linea di principio, oggi chi vuole richiedere la cessione del quinto verrà messo davanti a una serie di scelte legate all’assicurazione, alcune da parte anche della stessa banca interpellata, che proporrà quindi una o più coperture assicurative ‘adatte’. Il richiedente (finanziato) non è però obbligato a sottoscrivere la polizza (o scegliere tra quelle proposte dalla banca), ma può muoversi liberamente.

Detto questo, per una banca/finanziaria, nella concessione di una cessione del quinto, è utile avere un rapporto diretto con la compagnia di assicurazione per non andare incontro a disguidi e ritardi sia in fase di sottoscrizione che di ‘eventuale’ liquidazione. Per riuscire a ottenere questa forma di tutela, sempre più spesso gli istituti di credito si fanno carico del costo del premio assicurativo.

In questo caso anche se la compagnia appartiene allo stesso gruppo della banca (o finanziaria), il limite del palese conflitto di interessi viene meno.

Le coperture: di che tipo?

Per quanto riguarda la premorienza non c’è molto da dire, in quanto l’assicurazione tutela evidentemente l’istituto di credito in caso di morte del finanziato. In tale evenienza verserà la differenza (o capitale residuo) da rimborsare al momento della morte del finanziato alla banca o finanziaria. Proprio per questo da un punto di vista commissionale più una persona è avanti con gli anni, maggiore è il rischio e maggiore è il premio da pagare.

Invece per la perdita di impiego ci sono delle differenze ‘fondamentali’ che bisogna conoscere, soprattutto tra la tipologia ‘a protezione del credito’ e quella contro le ‘possibili perdite economiche future’ (o perdite pecuniarie future). La prima infatti prevede che in caso di perdita di impiego (che non deve essere mai per colpa o licenziamento volontario) la compagnia di assicurazione possa rifarsi su l’assicurato: paga le rate al posto del datore di lavoro, fino al ritrovamento del nuovo impiego, ma i premi che ha pagato nel frattempo vengono richiesti all’assicurato. Invece l’altra formula prevede che l’assicurazione paghi le rate durante il periodo di mancanza di impiego, fino a quando il lavoratore trova altro lavoro, ma non ha possibilità di richiedere i premi pagati nel frattempo.

Oltre a questo ci sono molti altri fattori da considerare che impongono di leggere con attenzione le varie proposte ricevute a prescindere dalla mera convenienza economica. Nel particolare è essenziale prestare attenzione alla formule di rivalsa al verificarsi di alcune situazioni (clausole, limitazioni, ecc)

N.B. Il licenziamento per giusta causa, come quello volontario, non beneficiano mai della copertura assicurativa.

In caso di estinzione anticipata?

Infine, in caso di estinzione anticipata della cessione del quinto si ha diritto alla restituzione della parte di assicurazione i cui premi sono stati già pagati ma non goduti. Il rimborso comprende anche i relativi caricamenti legati ai costi di gestione che nella maggior parte dei casi rappresentano proprio il guadagno della compagnia assicurativa. Stesso discorso anche nel caso del rinnovo della cessione del quinto che ricordiamo porta fattivamente alla chiusura del vecchio finanziamento per l’apertura di un nuovo contratto, anche in riferimento all’ambito assicurativo.