Titolo esecutivo – Cosa prevede la normativa italiana

Differenze tra il titolo esecutivo giudiziale e stragiudiziale

L’ottenimento di alcune prestazioni che non sono state effettuate nei tempi e nei modi pattuiti (come ad esempio nel caso di una cambiale), può avvenire senza eccessive lungaggini burocratiche nel caso in cui si sia in possesso di un titolo esecutivo. Non tutti i titoli hanno però carattere “esecutivo”, ma devono essere compresi tra i casi che sono specificatamente previsti dal codice di procedura civile che ne indica anche i tempi di prescrizione (vedi anche Prescrizione bollo auto).

Peculiarità dei titoli esecutivi

Quando si è titolari di un titolo esecutivo si ha in mano un documento che offre la prova del diritto che si ha alla prestazione. Rappresenta inoltre la condizione sufficiente, necessaria e obbligatoria per poter avviare la procedura esecutiva.

Dall’inizio della procedura chi usa il titolo esecutivo per ottenere soddisfazione del proprio credito e per tutta la durata, deve mantenere la “titolarità del documento”:se il titolo viene trasferito ad altro soggetto, sarà di fatto quest’ultimo ad aver diritto all’esecuzione (vedi anche Ravvedimento operoso).

Per evitare confusione, il cpc richiede anche che tali titoli siano certi e liquidabili riferendosi a dei valori determinati o determinabili senza errori. Non devono inoltre essere sottoposti a termini o limitazioni per cui, se c’erano dei vincoli, bisogna attendere che siano scaduti perché possano diventare esigibili (ad esempio una data fino alla quale il debitore può effettuare la prestazione).

Titoli giudiziali o stragiudiziali?

Un titolo esecutivo può essere di tipo giudiziale o stragiudiziale. I più noti sono quelli stragiudiziali, ai quali appartengono le cambiali e gli assegni. Entrambi sono di uso comune sia tra commercianti (nel settore business e con i fornitori), che tra i privati. Rientrano nella categoria degli stragiudiziali anche le decisioni degli organi Ue e il “titolo esecutivo europeo”.

Possono avere carattere esecutivo anche le scritture private autenticate. Invece I titoli esecutivi giudiziali sono conseguenze di atti, delibere, sentenze e decisioni dei tribunali (quello forse più noto è lo sfratto esecutivo).

Conseguenze

Chi è titolare di un titolo, pur avendo in mano una forma di tutela forte, deve comunque avviare la procedura definita dal codice di procedura civile spedizione in forma esecutiva.
Questa parte quando il notaio, cancelliere oppone una particolare formula sul titolo (sia in originale che su di una copia).

Per i titoli stragiudiziali è la natura stessa ad essere esecutiva, quindi l’avvio della procedura avviene semplicemente con la loro presentazione.