Cosa si deve fare per la girata sulla cambiale superiore ai 1000 euro?
La maggioranza dei titoli di credito possono circolare trasferendo il diritto alla prestazione che contengono (assegno, pagherò, cambiale tratta, ecc). Questo avviene tramite la cosiddetta “girata” che consiste in una firma che va fatta sul retro del titolo da chi è titolare della prestazione stessa.
La girata della cambiale può essere fatta dal beneficiario nel caso della cambiale piena (cioè completa anche del nome del beneficiario), oppure dal portatore che decide di inserire il suo nominativo per quella detta “in bianco” (che manca quindi dell’indicazione del beneficiario).
Per i titoli di importo superiore ai 1000 euro vale comunque il limite di circolazione previsto anche per gli assegni che devono avere la clausola di non trasferibilità.
Cambiale ipotecaria, per l’incasso o pegno
La forma più diffusa di girata è quella ordinaria che viene detta anche propria. Negli altri casi si può avere la girata impropria, che si verifica quando si inserisce la dicitura:
- per pegno, che funge da garanzia per il beneficiario. In questo caso il pagamento della cambiale avviene solo nel caso in cui la prestazione principale non viene fatta;
per l’incasso: quando ad esempio si dà ordine alla banca di incassare il pagamento per conto del girante. - Altra forma particolare si ha con la cambiale ipotecaria, che può essere fatta circolare ugualmente tramite girata, a meno che ciò non sia limitato in origine specificando la non trasferibilità. Tale soluzione impone però maggiori costi e un iter più formale vista l’obbligatorio intervento del notaio.
Chi è obbligato alla prestazione della cambiale?
La girata della cambiale si rifà al principio di libera circolazione, ma questo non significa che una volta che il diritto alla prestazione è stato trasferito ad un altro soggetto, si è liberati da ogni obbligo. Infatti quando si appone la girata, si trasferisce il diritto alla prestazione ma si diventa coobbligati.
Quindi, se nel momento in cui l’ultimo beneficiario in ordine cronologico decide di presentare la cambiale per l’incasso, il debitore originario non dovesse provvedere al pagamento, ogni soggetto che nel frattempo ha usato la girata su quella stessa cambiale può essere chiamato ad eseguire la prestazione. Chi fa il pagamento può inoltre esercitare azione di regresso sugli altri. Non è previsto un numero minimo di girate, che possono essere numerose, anche a causa della possibilità di utilizzare il foglio di allungamento.
Per non rimanere costantemente esposti a questo rischio, si può mettere la dicitura “senza garanzia”. In questo modo, se il debitore non fa la prestazione, l’ultimo beneficiario dovrà attuare le procedure di recupero crediti e/o la levata di protesto, solo nei confronti di chi in origine era tenuto al pagamento.
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