Decreto ingiuntivo: le procedure per il recupero del credito

Come recuperare un credito: guida al decreto ingiuntivo

Quando sono stati dati in prestito a qualcuno degli oggetti oppure una somma di denaro, se il debitore non mostra l’intento di restituire ciò che deve il creditore può difendersi attraverso uno strumento giuridico appositamente disciplinato: il decreto ingiuntivo. Vediamo di cosa si tratta e come comportarsi nei due casi specifici: sia se ci si trova nella condizione di inviarlo, sia se invece si è nelle condizioni di riceverlo.

Procedure, costi e scopi del provvedimento

Un decreto ingiuntivo (una delle fasi del procedimento di ingiunzione) non è altro che uno strumento in grado di tutelare il creditore che presenta una prova scritta di ciò che ha prestato ed a chi (vedi anche Prestiti cambializzati senza busta paga ). Le “prove” scritte sono dunque importantissime: senza, infatti, tale strumento giuridico non potrebbe esistere.
Attraverso il decreto ingiuntivo il creditore può dunque contare su un titolo immediatamente esecutivo nei confronti del debitore, senza passare necessariamente dal giudizio ordinario, che potrebbe comportare anni di attesa. Particolarità del decreto ingiuntivo è che esso si svolge inaudita altera parte, cioè senza aver ascoltato la controparte, in altre parole: senza contraddittorio. In pratica, su richiesta del creditore, che adduce prove certe del credito da riscuotere, il giudice ordina al debitore di pagare il debito o restituire determinati oggetti entro 40 giorni dalla notifica.

Una volta arrivato il decreto ingiuntivo al debitore, quest’ultimo ha dunque quaranta giorni di tempo per restituire il dovuto oppure presentare opposizione, pena l’esecuzione forzata. Per quanto riguarda i costi è possibile consultare le tabelle emesse dai tribunali elaborate dalle commissioni-osservatorio al fine di orientarsi in questo campo.

Cosa fare se lo si riceve

Se gli capita di ricevere un decreto ingiuntivo, il debitore può agire in due modi: se ritiene di non dover restituire nulla può fare opposizione, e quindi opporre un rifiuto al pagamento (vedi anche Ho bisogno di soldi); oppure, quando in effetti il credito deve essere reso e ciò viene ammesso, può decidere di accettare l’ingiunzione e chiedere la rateizzazione dell’importo dovuto. Nel primo caso l’opposizione va inviata entro 40 giorni dal ricevimento del decreto ingiuntivo (prestando attenzione ad allegare tutti i documenti che possano provare la non esistenza del credito), attraverso un atto di citazione: in questo modo si dà il via alla seconda fase del procedimento di ingiunzione, davanti al giudice competente.

Nel secondo caso, invece, il debitore deve dimostrare di trovarsi in condizioni economiche precarie e disagiate e fare domanda ad un ufficio o un organismo dii mediazione e conciliazione che, se accetterà la richiesta, darà vita ad un’ordinanza di rateizzazione, includendo però gli interessi di mora che occorrerà restituire al creditore, più il pagamento delle spese per il decreto ingiuntivo. Per approfondire ci si può connettere ai siti web degli Ordini degli Avvocati (dove si trovano anche tipologie di modello da usare) oppure consultare le notizie online dei più importanti studi legali.