Assegno scoperto: reato, sanzioni, pagamento tardivo e protesto

Come tutelarsi in caso di assegno bancario o postale scoperto

Seppur sempre meno utilizzato, grazie all’avvento della tecnologia che permette di trasferire facilmente soldi via Web, l’assegno resta uno degli strumenti di pagamento più conosciuti, anche se comporta qualche rischio.
Infatti, nel caso in cui sul conto corrente, bancario o postale che sia, di colui che lo emette non siano presenti fondi in misura sufficiente per coprire la cifra garantita, si parla di assegno scoperto o, più tecnicamente, senza provvista, ovvero di vero e proprio illecito amministrativo.

Ciò non toglie che spesso venga utilizzato per portare avanti una truffa, ad esempio come pagamento dell’acquisto di un’auto da privato ed in questo caso ci possono anche conseguenze penali.

Vediamo insieme un approfondimento dell’argomento e quali sono le operazioni da compiere per evitare le conseguenze più disastrose (vedi anche Recupero crediti).

Il pagamento tardivo

Il traente, colui che ha emesso l’assegno scoperto, ha la possibilità di evitare le pesanti sanzioni e le altre conseguenze ancora più spiacevoli, come il protesto e l’iscrizione al CAI, effettuando il pagamento tardivo entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine della presentazione dell’assegno da parte del beneficiario. Ricordiamo che il termine di presentazione è di 8 o 15 giorni, a seconda che il titolo di credito sia stato emesso su piazza o fuori. Il pagamento tardivo impone che il pagamento venga effettuato mettendo a disposizione direttamente al beneficiario, una cifra che comprenda, oltre a quella originaria, un 10% in più di penale accessoria, more ed eventuali spese legali.

A fronte del pagamento tardivo, il beneficiario è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che abbia funzione di liberatoria (ciò vale tanto per i conti correnti bancari per quelli postali collegati a un conto Bancoposta).

Sanzioni, protesto e iscrizione al CAI

Che succede se non si regola il pagamento entro i termini concessi? Ci sono pesanti conseguenze (vedi anche Iscrizione Crif), sia pecuniarie che sociali:

  • sono previste sanzioni amministrative, che possono rivelarsi anche ingenti a seconda dell’importo originario dell’assegno senza provvista emesso e della gravità dell’episodio: da 516,00 € a 3.099,00 per importi compresi entro la cifra di 10.329,00 €, da 1.032,00 € a 6.197,00 € per importi superiori;
  • il creditore può richiedere il protesto dell’assegno, ovvero l’attivazione della procedura pubblica che certifica l’illiceità del titolo di credito emesso ed ha funzione probatoria, azione che viene registrata nel Registro Informatico dei Protestati presso la Camera di Commercio, la quale, a sua volta, ne trasmette notizia ai vari SIC (Sistemi Informativi Creditizi) a cui si rivolgono le banche e le agenzie di credito prima di erogare un prestito per conoscere la “reputazione creditizia” del cliente;
  • il traente viene segnalato al CAI (Centrale di Allarme Interbancaria) della Banca d’Italia, l’archivio informatizzato degli assegni e della carte di credito irregolari, iscrizione che fa decadere per minimo 6 mesi l’autorizzazione di poter emettere assegni anche se coperti.